Il piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva (CEAP), presentato nel 2020, punta a:
- rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030
- ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi
- favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità
- introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica
- aumentare la diffusione della plastica riciclata
- contribuire a un uso più sostenibile della plastica.
Le nuove norme del PPWR regolano l’intero ciclo di vita degli imballaggi e contribuiscono al funzionamento efficiente del mercato interno e all’armonizzazione delle normative nazionali. Inoltre prevengono e riducono gli impatti avversi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e sulla salute umana e favoriscono la transizione verso un’economia circolare.
Un imballaggio è considerato riciclabile se soddisfa due condizioni: è progettato per il riciclaggio di materiali (le materie prime secondarie risultanti sono di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie); quando diventa rifiuto, può essere oggetto di raccolta differenziata e cernito in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e può inoltre essere riciclato su scala.
Il nuovo regolamento si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal tipo di imballaggio o dal materiale usato. Gli imballaggi per la vendita corrispondono agli imballaggi primari, gli imballaggi multipli agli imballaggi secondari e gli imballaggi per il trasporto agli imballaggi terziari.
Gli imballaggi dovranno essere immessi sul mercato comunitario solo se soddisfano le prescrizioni di sostenibilità e quelle in materia di etichettatura stabilite nel nuovo regolamento.
Riciclaggio di alta qualità
Le misure puntano ad accrescere l’uso di contenuto riciclato negli imballaggi, in particolare in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, tramite il rafforzamento dei sistemi di riciclaggio di alta qualità.
Nel riciclaggio di alta qualità i materiali riciclati sono di qualità equivalente o superiore ai materiali originali. Il materiale di imballaggio è riciclato in materiali di qualità tale da poter essere utilizzati per imballaggi, o per altre applicazioni in cui è mantenuta la qualità del materiale riciclato.
Gli imballaggi dovranno essere progettati e fabbricati in modo che alle materie prime primarie si sostituiscano sempre più spesso i materiali riciclati. L’aumento dell’uso di materiali riciclati favorisce lo sviluppo dell’economia circolare, riduce i costi e gli impatti ambientali negativi connessi all’uso di materie prime primarie consentendo un uso più efficiente delle risorse.
La raccolta differenziata dei rifiuti di plastica ha un impatto diretto e positivo sul tasso di raccolta, sulla qualità del materiale raccolto e sulla qualità dei riciclati. Consente un riciclaggio di alta qualità e promuove la diffusione di materie prime secondarie di qualità.
Gli Stati membri dovranno prevedere nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.
Fonte: Gazzetta ufficiale Unione Europea